13/06/2014
Linee Guida per la Riforma del 3° Settore
Il Governo ha diffuso un documento: "Linee Guida per la riforma del Terzo Settore". Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l`etica, tra l`impresa e la cooperazione, tra l`economia e l`ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà.
Da più parti si sente l`esigenza di unificare la disciplina di un settore troppo frastagliato al suo interno basato sulla configurazione antistorica degli enti non lucrativi operata dal codice civile (1942) che distingue in modo netto tra enti non lucrativi (Libro Primo, Titolo II) aventi finalità ideali e società che hanno, invece, finalità economiche. Una distinzione che ormai è messa in crisi dalla realtà sociale attuale che vede gli enti non lucrativi, con il venire meno dello stato sociale, svolgere una funzione di supplenza nei confronti dello Stato, gestendo servizi sociali talvolta con grande rilevanza economica. Questo fenomeno crea una serie di problematiche sia sotto il profilo civilistico che fiscale.
Si impone pertanto una riforma dei primi articoli del Codice Civile che tenga conto della mutata realtà economica e sociale del Paese, dando spazio all`attività economica svolta senza scopo di lucro e, per l`aspetto fiscale, una semplificazione dei regimi speciali degli enti non commerciali corredati da una serie di agevolazioni fiscali non sempre basate sulla meritorietà dell`ente e delle attività svolte.
Particolarmente qualificanti nel documento del Governo, oltre la riforma del Codice Civile, appaiono essere oltre il ripristino di una autorità per il Terzo Settore l`istituzione del servizio civile universale che consentirà a 100mila giovani, su base volontaria e ripagati da una piccola retribuzione, a mettersi al servizio della comunità.
Ci permettiamo di evidenziare alcuni punti critici dell`attuale disciplina fiscale degli enti non commerciali e delle Onlus, nonché alcune proposte relative ad alcune questioni de iure condendo:
- nuova definizione degli enti non commerciali tenendo anche conto degli orientamenti della Comunità Europea in tema di esercizio di attività economica da parte dei soggetti degli Stati membri;
- gruppi di enti non profit: arrivare a una disciplina degli enti collegati spesso emanazione di un soggetto capostipite che, in qualche modo affronti il problema del controllo da parte della casa madre sugli enti collegati;
- reti di impresa: rendere possibile agli enti che esercitano attività economiche, anche se non iscritte al Registro delle Imprese, di usufruire della disciplina delle reti di impresa (D.L. 10.02.2009, n. 5);
- Onlus: correggere (ispirandosi, per esempio, alle imprese sociali) la disciplina concernente la distribuzione indiretta di utili nel caso dei dipendenti (art. 10, c. 6, lett. e);
- Onlus: ampliare l`elenco delle attività ad altri settori di particolare interesse sociale; in particolare: ridefinire il concetto di persona svantaggiata e il concetto di attività "connesse" o "accessorie".
Nei prossimi mesi daremo conto dello sviluppo del dibattito appena avviato; in questa sede preme evidenziare un punto fondamentale, e cioè che in futuro non si dovrà parlare di enti non commerciali, bensì di enti non profit che devono essere definiti non in base all`attività bensì rispetto allo scopo di lucro con il vincolo del non distribution constraint sia in modo diretto che indiretto.